IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  8 luglio  1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero  dell'ambiente  e,  in  particolare, l'art. 5, comma 2, che
attribuisce  al  Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare
le  zone  di  importanza naturalistica nazionale ed internazionale su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
  Vista  la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
e  successive  modificazioni,  ed  in  particolare  l'art.  1  che ne
definisce finalita' e ambito di applicazione;
  Considerato   che  l'art.  77,  comma 1,  del  decreto  legislativo
31 marzo  1998, n. 112, definisce di rilievo nazionale i compiti e le
funzioni  in  materia  di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto  l'art.  2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che
prevede   l'istituzione  del  Parco  nazionale  della  Val  d'Agri  e
Lagonegrese;
  Visto  l'art.  35  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come  modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002,
n. 287 e dall'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233,  che  ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
  Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000»
e  del  relativo  progetto italiano «Bioitaly», la regione Basilicata
con  la  delibera  di giunta n. 978 del 4 giugno 2003 ha proposto tra
gli altri i siti di importanza comunitaria aventi i codici IT9210035,
IT9210115,  IT9210240,  IT9210205,  IT9210180,  IT9210170, IT9210005,
IT9210143, IT9210110, IT9210195, IT9210200, IT9210045;
  Considerato  che l'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ha consentito di verificare la
presenza  sul  territorio  di  valori  naturalistici, paesaggistici e
storico-culturali  di  rilievo nazionale ed internazionale meritevoli
di gradi di tutela differenziati;
  Considerato  che l'art. 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, consente che con il provvedimento istitutivo del parco nazionale
siano  introdotte  misure di salvaguardia anche ad integrazione delle
analoghe  misure  eventualmente  adottate  ai sensi dell'art. 6 della
medesima legge;
  Considerato che nell'ambito della suddetta istruttoria tecnica sono
stati consultati gli enti locali interessati;
  Acquisita  l'intesa  con la regione Basilicata sull'istituzione del
Parco  nazionale  dell'Appennino  Lucano  -  Val  d'Agri-Lagonegrese,
espressa  con  deliberazione  del  consiglio  regionale  n.  552  del
23 dicembre 2002;
  Visti  gli  esiti delle riunioni della Conferenza unificata in sede
tecnica del 5 giugno 2003, del 20 ottobre 2003, del 10 gennaio 2005 e
del  19 gennaio  2006 e, in sede politica, del 15 dicembre 2005 e del
26 gennaio 2006;
  Acquisita  l'intesa  della regione Basilicata, di cui alla delibera
di giunta regionale n. 809 del 5 giugno 2006;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 25 luglio 2006,
che  istituisce  il  Parco  nazionale  dell'Appennino  Lucano  -  Val
d'Agri-Lagonegrese;
  Vista  la  nota  n.  66/17 in data 7 settembre 2006 della Corte dei
conti,  con la quale l'organo di controllo non ha ammesso al visto di
registrazione  il  predetto  decreto  del Presidente della Repubblica
25 luglio  2006,  osservando,  in particolare, la mancanza del parere
favorevole   della   Conferenza   unificata,   nonche'   l'imperfetto
raggiungimento    dell'intesa   con   la   regione   Basilicata,   in
considerazione  della  non completa conformita' della citata delibera
della regione Basilicata alla proposta del Ministero proponente.
  Ritenuto  necessario adeguarsi alle citate osservazioni della Corte
dei conti e pertanto di riacquisire nel procedimento gli atti oggetto
di rilievo da parte dell'organo di controllo;
  Acquisita  l'intesa  con la regione Basilicata sull'istituzione del
Parco  nazionale  dell'Appennino  Lucano  -  Val  d'Agri-Lagonegrese,
espressa  con deliberazione della propria giunta regionale n. 537 del
17 aprile 2007;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  che,  ai  sensi  dell'art.  77,
comma 2,  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, in data
20 settembre 2007 ha espresso parere favorevole;
  Ritenuto   necessario   predisporre   un  nuovo  provvedimento  che
sostituisca  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 luglio
2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e del mare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'  istituito  il  Parco  nazionale  dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese.
  2. E'  istituito l'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese  che  ha  personalita'  di  diritto pubblico ed e'
sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
  3.   All'ente   Parco   nazionale   dell'Appennino   Lucano  -  Val
d'Agri-Lagonegrese  si  applicano  le  disposizioni di cui alla legge
20 marzo  1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa
allegata.
  4.  Il  territorio  del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese    e'   delimitato   in   via   definitiva   dalla
perimetrazione   riportata   nella  cartografia  ufficiale  in  scala
1:50.000  allegata  al  presente decreto, del quale costituisce parte
integrante,   e   depositata   in   originale   presso  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare ed in copia
conforme  presso  la  regione  Basilicata  e  la sede dell'ente Parco
nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese.
  5.   Nel   territorio   del   Parco,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto, fino all'entrata in vigore del
piano  del  Parco  di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.
394,  da  adottarsi  sentito  il  Ministero per i beni e le attivita'
culturali,  si  applicano  direttamente  le  misure  di  salvaguardia
riportate  nell'allegato  A al presente decreto del quale costituisce
parte integrante.
  6.  La  pianta organica dell'ente Parco e' determinata ed approvata
entro  sessanta  giorni  dall'insediamento  del  consiglio direttivo,
osservate  le  procedure  di  cui all'art. 6, e seguenti, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.