IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1 che ne definisce finalita' e ambito di applicazione; Considerato che l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede l'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 e dall'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Basilicata con la delibera di giunta n. 978 del 4 giugno 2003 ha proposto tra gli altri i siti di importanza comunitaria aventi i codici IT9210035, IT9210115, IT9210240, IT9210205, IT9210180, IT9210170, IT9210005, IT9210143, IT9210110, IT9210195, IT9210200, IT9210045; Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha consentito di verificare la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela differenziati; Considerato che l'art. 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, consente che con il provvedimento istitutivo del parco nazionale siano introdotte misure di salvaguardia anche ad integrazione delle analoghe misure eventualmente adottate ai sensi dell'art. 6 della medesima legge; Considerato che nell'ambito della suddetta istruttoria tecnica sono stati consultati gli enti locali interessati; Acquisita l'intesa con la regione Basilicata sull'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, espressa con deliberazione del consiglio regionale n. 552 del 23 dicembre 2002; Visti gli esiti delle riunioni della Conferenza unificata in sede tecnica del 5 giugno 2003, del 20 ottobre 2003, del 10 gennaio 2005 e del 19 gennaio 2006 e, in sede politica, del 15 dicembre 2005 e del 26 gennaio 2006; Acquisita l'intesa della regione Basilicata, di cui alla delibera di giunta regionale n. 809 del 5 giugno 2006; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2006, che istituisce il Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese; Vista la nota n. 66/17 in data 7 settembre 2006 della Corte dei conti, con la quale l'organo di controllo non ha ammesso al visto di registrazione il predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2006, osservando, in particolare, la mancanza del parere favorevole della Conferenza unificata, nonche' l'imperfetto raggiungimento dell'intesa con la regione Basilicata, in considerazione della non completa conformita' della citata delibera della regione Basilicata alla proposta del Ministero proponente. Ritenuto necessario adeguarsi alle citate osservazioni della Corte dei conti e pertanto di riacquisire nel procedimento gli atti oggetto di rilievo da parte dell'organo di controllo; Acquisita l'intesa con la regione Basilicata sull'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, espressa con deliberazione della propria giunta regionale n. 537 del 17 aprile 2007; Sentita la Conferenza unificata che, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in data 20 settembre 2007 ha espresso parere favorevole; Ritenuto necessario predisporre un nuovo provvedimento che sostituisca il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito il Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese. 2. E' istituito l'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese che ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. All'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata. 4. Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la regione Basilicata e la sede dell'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese. 5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino all'entrata in vigore del piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da adottarsi sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali, si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 6. La pianta organica dell'ente Parco e' determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6, e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.